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Superbonus 110%: guida ai lavori ammessi, requisiti e limiti di spesa

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Superbonus 110%, come funziona? Di seguito la guida aggiornata comprensiva di lavori ammessi, sia trainati che trainanti, i requisiti e i limiti di spesa. Inoltre, le ultime novità sulla proroga per i condomini, le case popolari e le persone fisiche.

Il superbonus 110% è l’agevolazione fiscale introdotta dal decreto Rilancio che consente di fare alcuni lavori (di lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico) quasi a costo zero.

Sono tre i modi in cui si fruire dell’agevolazione: tramite detrazione in dichiarazione dei redditi, cessione del credito oppure con uno sconto in fattura.

Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il Governo Conte bis, è il padre della norma. Due gli obiettivi che l’Esecutivo Conte si era posto di raggiungere contemporaneamente: rilanciare l’economia e combattere i cambiamenti climatici.

La Legge di Bilancio 2021 ha poi introdotto importanti novità, e altre ancora sono in programma, come la creazione di una piattaforma per la gestione dei crediti. Questa piattaforma sarà anche informativa: il contribuente potrà chiedere informazioni specifiche per la sua situazione e ottenere una risposta. Per ora però non è ancora possibile ottenere questo tipo di assistenza.

Nel frattempo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la sezione ad hoc con tutti i riferimenti normativi, le circolari e gli approfondimenti.

Facciamo il punto sulle regole alla base della nuova agevolazione fiscale per capire come funziona l’ecobonus del 110% e quando si applica.

Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:

Cappotto termico
Pompe di calore
Impianti Fotovoltaici

Requisiti per accedere al superbonus 110%

Il Decreto Rilancio è ricco di novità, anche per il settore edilizio, con un super ecobonus e sismabonus, potenziato in modo da diventare irresistibile, valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.

La Legge di Bilancio 2021 è poi intervenuta sulla norma, prorogandone l’efficacia fino al 30 giugno 2022.

Per poter usufruire del superbonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.

Requisiti per accedere al superbonus 110%

Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:

  • cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

Il limite massimo di spesa per il cappotto termico è:

    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Lavori trainati e trainanti: la differenza

Gli interventi per cui abbiamo visto i limiti di spesa cioè il cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, sono i lavori trainanti, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi (i cosiddetti trainati):

  • il montaggio di pannelli solari;
  • il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
  • gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Come funziona questo super ecobonus? In pratica le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, cosa che ora è concessa solo agli incapienti.

Tutte le informazioni relative ai requisiti tecnici degli interventi e ai relativi limiti di spesa si trovano nel decreto attuativo congiunto Mise, MEF, MIT e Ambiente, valido non solo per l’ecobonus e sismabonus 110% ma per tutti i lavori di efficientamento energetico.

Green Terrae: Superbonus 110% chiavi in mano

Green Terrae propone un servizio completo di analisi, progettazione e servizi accessori atti a definire tutti i lavori
necessari e sufficienti per ottenere la detraibilità al 110% su tutta l’operazione collegata.

Dopo attenta
analisi, Green Terrae presenterà gli interventi ritenuti più opportuni, seguendo il cliente dalla progettazione
alla realizzazione dell’intera commessa, includendo tutti gli aspetti progettuali e autorizzativi, redazionali e
finanziari previsti.

Se quanto progettato viene affidato a Green Terrae, quest’ultima offre la possibilità dello
sconto in fattura su tutte le singole fatturazioninel rigoroso rispetto delle disposizioni definite nel D.L.
19/05/2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio) e successivo D.L. 14/08/2020 n.104, convertito dalla L. 13 ottobre
2020, n.126.

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