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Superbonus 110%, arriva la proroga fino al 2023: cosa cambierà

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Posticipare la data di scadenza per poter usufruire delle agevolazioni destinate al superbonus, ma anche un’aliquota unica del 75% per tutte le altre agevolazioni immobiliari quali il bonus ristrutturazione ma anche ecobonus e sisma bonus standard o bonus facciate. Queste le linee guida indicate dal parlamento in attesa di conferma nel Pnrr

Proroga del Superbonus 110% fino al 2023, ma anche un’aliquota unica del 75% per tutte le altre agevolazioni immobiliari quali il bonus ristrutturazione ma anche ecobonus e sismabonus o bonus facciate: queste le linee guida, già approvate da Camera e Senato, in attesa di conferma definitiva del Pnrr, ovvero il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza

L’estensione Superbonus 110% per altri due anni sarebbe prevista indipendentemente dall’avvenuta realizzazione di percentuali di lavori nell’ultimo anno di vigenza dell’incentivo. Un provvedimento che ha il fine di moltiplicare gli effetti positivi in termini di risparmio energetico annuo generato dagli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio privato

Non solo: l’obiettivo è quello di semplificare le procedure, in particolare quelle che riguardano le verifiche delle regolarità urbanistiche degli edifici e delle singole unità immobiliari

Il governo, inoltre, ha evidenziato l’esigenza di ulteriori misure volte ad aggiornare il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Tra le proposte c’è anche quella di razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75%

Facilitazioni dunque per la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato attraverso una stabilizzazione delle agevolazioni fiscali destinate a bonus ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus, bonus verde, bonus arredi, bonus facciate, bonus idrico e bonus colonnine, e renderli strutturali almeno fino al 2025

Tra le proposte c’è quella di un potenziamento al geo bonus di cui alla legge n.145 del 2018 per interventi su edifici e terreni pubblici quale elemento fondamentale per il coinvolgimento dei cittadini, delle amministrazioni e delle imprese nelle politiche volte alla bonifica ambientale

Tra queste è compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, la realizzazione o la ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica

Camera e Senato hanno lavorato anche per la costruzione di un portale unico in cui i contribuenti e professionisti possano effettuare tutte le comunicazioni necessarie

Prevista l’approvazione di appositi formulari cui i professionisti possano far riferimento e attenersi

Intanto le prime scadenze non sono così lontane: per le abitazioni singole infatti con le norme attuali c’è tempo solo fino al 30 giugno 2022 per ultimare i lavori

Per i lavori in condominio ci sono sei mesi in più, ma solo se entro il 30 giugno 2022 risultano effettuati almeno il 60% dei lavori

Da valutare anche la questione della cessione del credito: è probabile che molte delle richieste verranno fatte attraverso il ricorso a banche o finanziarie

    IL SUPERBONUS 110% IN BREVE:

    Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

    Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

    Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

    A CHI INTERESSA?

    si applica agli interventi effettuati da:

    • condomìni
    • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
    • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
    • Onlus e associazioni di volontariato
    • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

    I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

    QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?

    Interventi principali o trainanti

     

    Il Superbonus spetta in caso di:

    • interventi di isolamento termico sugli involucri
    • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
    • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

    Interventi aggiuntivi

     

    Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

    • interventi di efficientamento energetico
    • installazione di impianti solari fotovoltaici
    • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

    QUALI SONO I VANTAGGI?

    La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

    In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

    La cessione può essere disposta in favore:

    • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
    • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
    • di istituti di credito e intermediari finanziari.

    I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

    Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

    • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
    • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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