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Fotovoltaico: con il Superbonus l’affare entra anche in bolletta

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Un patrimonio immobiliare vecchio ed energivoro. È questa una delle premesse che stanno alla base delle detrazioni del Superbonus 110%, provvedimento che ha come obiettivo un contributo decisivo alla ripartenza economica del nostro Paese. Le agevolazioni sul risparmio energetico (pompa di calore, fotovoltaico con accumulo) sono tra i punti previsti di maggior interesse.

Facciamo un passo indietro. La normativa del superbonus distingue tra opere «trainanti» e «trainate». Sono trainanti la coibentazione termica dell’edificio e la sostituzione delle centrale termica con un’altra ad elevate caratteristiche di risparmio energetico. Per poter avere diritto alla detrazione basta che vi sia una sola delle due tipologie di opere. I lavori trainati sono quelli già agevolati con il vecchio ecobonus. Si tratta di operazioni come il cambio dei serramenti o l’installazione di pannelli solari; sono trainati l’installazione del fotovoltaico e delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Per ottenere le agevolazioni naturalmente è necessario rispettare una serie di vincoli e sottoporre tutta la procedura a verifiche. Il primo vincolo è quello del guadagno di due classi energetiche, da dimostrare mediante attestazioni di prestazione energetica, a inizio e fine lavori.

Tra le spese che hanno diritto alla detrazione al 110% c’è l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica; e sistemi di accumulo. Più nel dettaglio la norma prevede che, l’installazione dei pannelli può beneficiare del 110% se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

In generale per l’efficientamento energetico degli edifici ci sono due limiti di spesa. Per i lavori trainanti, dipende dalla tipologia dell’edificio: per la coibentazione termica si possono spendere al massimo 50 mila euro per le unità indipendenti, 40mila euro per ogni unità nei condomini fino a 8 appartamenti, 30milaper le unità oltre le prime otto. Per il cambio della centrale termica i limiti sono 30mila euro per unità singola, 20mila per condomini fino a 8 unità, 15mila per le unità oltre le prime otto. Per i lavori trainati ci si rifà ai limiti del vecchio ecobonus, per il fotovoltaico si arriva a 48mila euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.

Per le colonnine di ricarica delle auto elettriche il limite è 3.000 euro per installazione.

Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come dal tetto massimo per i pannelli solari possano essere scorporate le spese per i sistemi di accumulo.

Sostanzialmente, dunque, possono essere spesi 48.000 euro per l’impianto vero e proprio e altri 48.000 per le batterie di energy storage, facendo salire l’importo complessivo a 96.000 euro.

Un limite di spesa che, secondo gli esperti del settore, è abbastanza ampio, dunque non costituisce un ostacolo alla reale installazione di un impianto fotovoltaico residenziale, dati gli attuali costi del mercato.

    IL SUPERBONUS 110% IN BREVE:

    Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

    Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

    Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

    A CHI INTERESSA?

    si applica agli interventi effettuati da:

    • condomìni
    • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
    • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
    • Onlus e associazioni di volontariato
    • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

    I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

    QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?

    Interventi principali o trainanti

     

    Il Superbonus spetta in caso di:

    • interventi di isolamento termico sugli involucri
    • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
    • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

    Interventi aggiuntivi

     

    Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

    • interventi di efficientamento energetico
    • installazione di impianti solari fotovoltaici
    • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

    QUALI SONO I VANTAGGI?

    La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

    In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

    La cessione può essere disposta in favore:

    • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
    • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
    • di istituti di credito e intermediari finanziari.

    I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

    Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

    • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
    • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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