Il Superbonus del 110% può servire all’installazione di impianti fotovoltaici?
La risposta è sì, ma soltanto a determinate e ben precise condizioni, senza le quali non è assolutamente possibile contare su questo importante beneficio fiscale.

Ma andiamo con ordine: innanzitutto occorre sottolineare che il SuperBonus menziona esplicitamente gli impianti fotovoltaici, quindi da questo punto di vista non ci sono particolari dubbi di natura interpretativa da dirimere. In particolare, il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di:
1) impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
2) sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
Più nel dettaglio, l’installazione di impianti fotovoltaici può beneficiare del 110% se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Non solo: ai fini dell’ecobonus 110 l’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze di tali edifici e unità immobiliari. Ad esempio, il Superbonus viene erogato anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, come le pensiline di un parcheggio aperto.
La detrazione viene riconosciuta su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare. Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come dal tetto massimo per i pannelli solari possano essere scorporate le spese per i sistemi di accumulo. Sostanzialmente, dunque, possono essere spesi 48.000 euro per l’impianto vero e proprio e altri 48.000 per le batterie di energy storage, facendo salire l’importo complessivo a 96.000 euro. Un limite di spesa che, secondo gli esperti del settore, è abbastanza ampio, dunque non costituisce un reale ostacolo alla reale installazione di un impianto fotovoltaico residenziale, dati gli attuali costi del mercato.
Le condizioni da rispettare
Tutto liscio allora? In realtà per la completa riuscita dell’abbinata fotovoltaico-Superbonus c’è una condizione molto importante da rispettare: l’applicazione della maggiore aliquota arriva soltanto se l’installazione degli impianti viene eseguita congiuntamente a uno dei cosiddetti interventi “trainanti” del Superbonus, ovvero l’isolamento termico delle superfici opache, la sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché gli interventi antisismici.
Questo perché, come noto, l’obiettivo principale del Superbonus non è tanto la promozione di per sé delle energie rinnovabili (per le quali tra l’altro esistono già tutta un’altra serie di strumenti di incentivazione dedicati), quando piuttosto di spingere la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano e, così, fornire una spinta al comparto edilizio italiano. Lo stesso ottenimento del Superbonus del 110%, non a caso, è subordinato all’ottenimento di un APE che attesti il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio in questione (ad esempio passare dalla D alla C), dunque risulta ancora più evidente che l’installazione di un impianto fotovoltaico deve essere inserita in un intervento di riqualificazione a 360.
Inoltre, per accedere al Superbonus i pannelli devono essere connessi alla rete elettrica e l’elettricità non auto-consumata istantaneamente o stoccata nei sistemi di accumulo deve essere ceduta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Un altro aspetto da considerare è che le imprese sono escluse in partenza dai soggetti beneficiari del Superbonus che, quindi, spetta sostanzialmente a persone fisiche e condomini. L’unica eccezione è l’installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW: in questo caso il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.

Il Superbonus per il revamping e il repowering
Una recentissima interpretazione dell’Agenzia delle entrate ha aperto alla possibilità di utilizzare il Superbonus per effettuare interventi di repowering e revamping degli impianti fotovoltaici esistenti, anche di quelli che fruiscono del sistema di incentivazione del Conto energia.
Se in un edificio viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è infatti possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio (limiti di spesa e cessione dell’energia alla rete) e fermo restando l’impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio.
Quando conviene davvero puntare sul Superbonus
Volendo dunque tracciare un bilancio complessivo, il Superbonus al 110% non appare lo strumento ideale per un privato o condominio che sia intenzionato solamente a installare impianti fotovoltaici nella propria abitazione. In questo caso, infatti, l’opzione più rapida e facile da ottenere è la detrazione del 50%, che non è subordinata in alcun modo all’effettuazione di altri interventi né tantomeno al doppio miglioramento di classe energetica dell’edificio.
Piuttosto, il Superbonus è un provvedimento pensato per spingere al massimo la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare nazionale, dunque conviene ai proprietari di immobili che vogliono raggiungere questo obiettivo, godendo di una detrazione decisamente superiore rispetto a quella standard (65%). In questo senso, per arrivare al doppio salto di classe energetica necessario all’ottenimento del 110%, l’installazione di un impianto fotovoltaico rappresenterà in molti casi un passaggio necessario dal punto di vista progettuale, anche per garantire una maggiore indipendenza energetica che, soprattutto nel caso dei condomini, può consentire di ridurre le spese.

IL SUPERBONUS 110% IN BREVE:
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
A CHI INTERESSA?
si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
QUALI SONO I VANTAGGI?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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