Può ridurre di due classi il consumo energetico dell’edificio e concedere l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio. Come scegliere tra quello interno, esterno o in intercapedine?

Il Decreto Rilancio è operativo e dà ufficialmente il via ai lavori per il Superbonus 110%. Sarà valido per alcuni “lavori importanti”, ma la cessione del credito sarà valida per tutti.
Nello specifico, il decreto definisce e regola, oltre a quelli antisismici, interventi di efficientamento energetico, che normalmente rientrerebbero nell’Ecobonus. Per questo il Superbonus è detto talvolta Ecobonus 110%.
La lista degli interventi che danno diritto alla detrazione con aliquota al 110 per cento è suddivisa in due categorie: interventi “trainanti” (>> comma 1 art. 119) e interventi “trainati” (>> comma 2). L’esecuzione di uno degli interventi trainanti dà diritto ad ottenere il Superbonus anche per gli interventi trainati. La riduzione di due classi energetiche dell’edificio può essere ottenuta anche dalla somma di interventi delle due categorie. Quello che conta è il risultato finale.
In questo articolo approfondiremo come godere dei benefici del Superbonus intervenendo sulla coibentazione dell’edificio (con riduzione di due classi di consumo energetico). Cappotto termico interno, esterno o in intercapedine? Ci sono soluzioni alternative ugualmente efficaci?

Cappotto termico, quali regole?
Il cappotto termico è il primo degli l’interventi “trainanti” per il Superbonus al 110 per cento. Quando viene realizzato sull’intero immobile, infatti, è possibile usufruire dell’agevolazione anche per gli interventi effettuati sui singoli appartamenti. Per raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico previsti dalle norme l’intervento deve rispettare le prescrizioni contenute nel DM 26/06/2015 recante “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” (D.M. “requisiti minimi”).
Dal DL rilancio (comma 1, art. 119): «Sono agevolati gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».
Le norme in materia di Superbonus attribuiscono all’ENEA la vigilanza sugli interventi realizzati e sui risultati raggiunti, con l’obbligo di inviare la documentazione sia in riferimento all’APE sia per quanto riguarda l’asseverazione degli interventi stessi. Si applicano le regole fin qui previste per l’ecobonus.
Spese ammissibili
L’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per l’intervento è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Quanto al dettaglio delle spese ammissibili per gli interventi di coibentazione degli edifici, la lista è riportata nel D.M. 4 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico (“Requisiti tecnici”).
Si tratta delle spese relative a:
– fornitura e posa in opera di materiale coibente e materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
– fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
– demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo (>> leggi: Demolizione e ricostruzione, riformulata la disciplina delle distanze in edilizia);
– demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi.
Cappotto termico, qual è la migliore soluzione?
In realtà non è possibile fornire una soluzione univoca poiché ogni intervento è differente e soggetto a requisiti tecnologici, normativi e amministrativi diversi. Il progettista è quindi chiamato a fare una scelta idonea e conforme all’oggetto d’intervento, tenendo conto di condizioni quali: il contesto climatico in cui l’edificio è collocato, la tipologia dell’intervento (ristrutturazione o nuova costruzione), la destinazione d’uso (pubblica o privata), i vincoli normativi e amministrativi, le disponibilità economiche.
Lo scopo principale è quello di isolare ed evitare la formazione dei ponti termici che, se non risolti, comportano la formazione di condensa e muffa sulle superfici interne.
Isolamento in intercapedine
Se le pareti di tamponamento dell’edificio sono realizzate con una doppia fila di mattoni in laterizio che creano un’intercapedine d’aria di spessore variabile, per un intervento di miglioramento energetico è possibile sfruttare l’intercapedine d’aria esistente. Come?Iniettando materiale isolante all’interno con il metodo dell’insufflaggio. Condizione necessaria è che la muratura non presenti parti mancanti e/o fori. Per raggiungere risultati ancora migliori, è possibile abbinare un sistema di isolamento a cappotto, interno o esterno, a seconda dei vincoli che sussistono sull’edificio in oggetto.
Isolamento a cappotto interno
È una soluzione valida nel caso di edifici soggetti a vincoli architettonici o di unità immobiliari di condomini il cui regolamento vieta qualsiasi intervento sulle pareti esterne. Inoltre, è consigliabile per tutte quelle tipologie abitative che vengono riscaldate saltuariamente o per poche ore al giorno come ad esempio, uffici o case vacanze.
È possibile coibentare dall’interno mediante:
– contropareti preaccoppiate con pannello isolante, incollato direttamente alla parete o con tasselli;
– controparete autoportante con una struttura metallica con micro intercapedine d’aria, per un maggior isolamento dell’involucro.
Pro – Limitazione delle dispersioni termiche; raggiungimento della temperatura ideale di riscaldamento più veloce; tempo di raffreddamento più rapido; risparmio energetico.
Contro – Ponti termici delle solette interpiano; riduzione di volume utile abitabile; maggiore richiesta di mano d’opera durante la fase di esecuzione (ad esempio, per il passaggio di impianti già esistenti posizionati nel muro di tamponamento).
Isolamento a cappotto esterno
Questa soluzione è invece la migliore per edifici non soggetti a particolari vincoli architettonici e per interventi di nuova costruzione. Il pannello isolante applicato sulla faccia esterna della parete andrà a rivestire in maniera continua le pareti, e azzererà o attenuerà in maniera significativa i ponti termici e gli effetti correlati.
La scelta del materiale del pannello isolante è però uno dei punti fondamentali.
Pro – Vantaggi energetici ed economici; bassa mano d’opera e rapidità dei tempi di posa dei pannelli isolanti (con l’uso di tasselli e colle adesive applicati direttamente sulla superficie delle pareti di tamponamento).
Contro – Variabilità dell’efficacia e della durabilità tecnica dovuta alla qualità della manodopera.
È infatti necessario prestare attenzione ed evitare i seguenti errori:
– mancanza di rete armata;
– assenza di rinforzi nei spigoli;
– applicazione del prodotto con temperature ambientali non conformi;
– schema di posa a file parallele anziché a pannelli sfalsati;
– errata tassellatura o la realizzazione del cappotto su una parete esistente umida e con efflorescenze (che comporta problematiche come distacco del pannello, deformazione, infiltrazione e rottura dell’intonaco).
Alternative al cappotto termico?
Ci sono nuovi prodotti che permettono di isolare l’involucro con spessori più ridotti, che comunque soddisfano le esigenze degli interventi di ristrutturazione edilizia e quindi permettono l’accesso alle agevolazioni. Ad esempio:
– pannelli isolanti a basso spessore in fibre tessili;
– termointonaci;
– mattoni in laterizio isolati;
– mattoni in calcestruzzo cellulare;
– mattoni in materiali biocompatibili.

IL SUPERBONUS 110% IN BREVE:
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
A CHI INTERESSA?
si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
QUALI SONO I VANTAGGI?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
SCOPRI TUTTO SUL SUPERBONUS 110% 2020