Caldaia a condensazione e pompa di calore vanno scelte a seconda del contesto in cui sono impiegate. Due tecnologie ad alta efficienza energetica parecchio differenti: la prima a combustione fossile, la seconda invece utilizza solo l’energia elettrica.

Il dubbio è legittimo, soprattutto ora che il Superbonus ha portato queste due tecnologie alla ribalta facendole diventare interventi “trainanti” per accedere alla detrazione del 110%. Cosa scegliere tra caldaia a condensazione e pompa di calore? Sono entrambi sistemi per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica, ma con differenze tecniche sostanziali che rendono l’uno o l’altro maggiormente vantaggioso a seconda del contesto.
Prima di orientare la propria scelta su quanto offerto dal mercato attuale, è necessario effettuare una breve analisi delle tecnologie, sottolineando che le migliori performance, per entrambi i sistemi, si ottengono se l’edificio presenta un buon livello di isolamento (coibentazione) e se sono abbinati a corretti impianti di distribuzione (radiatori, pavimento, fancoil, ecc.).
Cos’è una caldaia a condensazione?
Una caldaia a condensazione preleva il metano dalla rete e crea una combustione per generare l’energia necessaria al riscaldamento dell’acqua. Attraverso una pompa l’acqua calda viene fatta circolare all’interno dei circuiti per alimentare i radiatori o altri terminali di riscaldamento, come i pannelli radianti a pavimento. Nelle vecchie caldaie tradizionali una buona quantità di energia termica si disperde con i fumi di scarico, mentre l’impianto a condensazione recupera il calore dai gas combusti permettendo di scaldare in un tempo inferiore l’acqua: in questo modo, aumenta l’efficienza e i consumi possono ridursi dal 10 al 30%
PRO:
investimento economico iniziale inferiore;
funzionalità e resa ottimale anche in presenza di basse temperature esterne;
facilmente integrabile con termosifoni o con pannelli radianti (parete, soffitto, pavimento);
accesso agli incentivi dell’Ecobonus 65%/50% (se in classe A) e del Superbonus 110%.
CONTRO:
presenza di emissioni inquinanti generate dalla combustione;
necessità di allaccio alla rete del gas metano e costo del combustibile;
necessità di scarico a tetto o a parete
risparmio potenziale inferiore in bolletta rispetto alla pompa di calore (se quest’ultima viene installata in contesti ottimali).

Cos’è una pompa di calore?
In questo caso il riscaldamento avviene prelevando calore da una fonte naturale esterna più fredda (generalmente l’aria) per trasferirlo all’acqua dell’impianto che circola nei terminali.
Affinché questo accada, è presente un circuito con un particolare gas che a seguito di una compressione innalza la sua temperatura per poi cedere calore tramite uno scambiatore (per sapere di più sulle caratteristiche delle pompa di calore leggi qui). Una pompa di calore utilizza l’energia elettrica per la gestione del compressore, mentre non impiega elettricità per il riscaldamento diretto dell’aria o dell’acqua. I consumi di elettricità prelevata dalla rete possono essere notevolmente ridotti se, abbinato alla pompa di calore, viene installato un impianto fotovoltaico.
PRO:
zero emissioni nocive per l’ambiente;
sfrutta una fonte di energia rinnovabile, assorbendo energia elettrica solamente per il funzionamento del compressore;
in condizioni ottimali è nettamente più performante di una “classica” caldaia; se reversibile, possibilità di utilizzarla 365 giorni l’anno per climatizzare casa sia d’inverno che d’estate;
tariffa elettrica agevolata, come la TD (Tariffa Domestica), volta a tutelare le utenze domestiche in cui è presente un sistema di riscaldamento in pompa di calore;
non necessita di scarico a tetto o a parete;
accesso agli incentivi del Superbonus, dell’Ecobonus e del Conto Termico 2.0.
CONTRO:
investimento economico iniziale più elevato;
diminuzione dell’efficienza e delle prestazioni con temperature esterne molto basse (sotto 0°C); per questo motivo la pompa di calore è consigliata in luoghi in cui la temperatura invernale non è particolarmente rigida;
non è indicata per funzionare con i tradizionali radiatori, ma solo in abbinamento a sistemi di distribuzione del calore a bassa temperatura;
necessità di uno spazio all’aperto per installare l’unità esterna.


IL SUPERBONUS 110% IN BREVE:
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
A CHI INTERESSA?
si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
QUALI SONO I VANTAGGI?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
SCOPRI TUTTO SUL SUPERBONUS 110% 2020