Superbonus 110%, accesso autonomo anche se da strada che non è di proprietà privata ed esclusiva: l’Agenzia delle Entrate, adeguandosi alle novità previste dalla legge di conversione del decreto Agosto, allenta i vincoli per l’accesso al maxi-sconto. I chiarimenti per le unità immobiliari indipendenti sono contenuti nella risposta all’interpello n. 524 del 4 novembre 2020.

Superbonus 110% e accesso autonomo: sì al maxi-sconto per i lavori effettuati sull’unità immobiliare indipendente alla quale si accede da un percorso che non è di proprietà esclusiva.
L’Agenzia delle Entrate torna sul tema dell’accesso autonomo per i lavori su unità immobiliari indipendenti e, con la risposta all’interpello n. 524 del 4 novembre 2020, si adegua alle novità previste dalla legge di conversione del decreto Agosto.
Non è necessario che l’accesso autonomo, requisito fondamentale ai fini del superbonus del 110% sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, sia di proprietà esclusiva.
Superbonus 110% e accesso autonomo: l’Agenzia delle Entrate allenta i vincoli
Il superbonus del 110% sulle unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti diventa più accessibile, grazie alle novità introdotte in sede di conversione del decreto Agosto.
La risposta all’interpello n. 524 pubblicata il 4 novembre 2020 aiuta a fare il quadro delle novità introdotte, partendo dalle regole previste in origine dal decreto Rilancio e riportate nella circolare n. 24/E/2020.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’eco-sismabonus del 110% aveva fornito i primi chiarimenti in merito all’accesso autonomo, tematica che ha fatto a lungo discutere tecnici e contribuenti.
Il documento specificava che ai fini dell’applicazione del superbonus, le unità funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, dovessero essere individuate verificando la sussistenza:
- del requisito dell’indipendenza funzionale: ad esempio, la presenza di installazioni o manufatti di qualunque genere, come impianti per l’acqua, il gas, l’energia elettrica o il riscaldamento di proprietà esclusiva;
- del requisito dell’accesso autonomo: un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.
La definizione di accesso autonomo, ripresa dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei regolamenti vigenti, limitava in maniera evidente l’accesso al superbonus per le unità immobiliari indipendenti situate in edifici plurifamiliari.
Un problema al quale ha posto rimedio il legislatore che, con la legge di conversione del decreto Agosto, la legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha disposto che, ai fini dell’accesso al superbonus del 110%:
Superbonus 110%, l’accesso è autonomo anche se di proprietà non esclusiva
Il superbonus del 110% si applica quindi anche all’unità immobiliare il cui accesso autonomo dall’esterno è una strada privata o in multiproprietà, un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo.
Non rileva più, specifica l’Agenzia delle Entrate, la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso autonomo. Tale requisito risulta rispettato anche quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.
Si amplia e semplifica la possibilità di beneficiare del superbonus del 110%, anche se a fronte delle continue modifiche, emerge sempre più chiaramente la necessità di una proroga. Il termine ultimo per fruire della maxi-detrazione è attualmente ancorato alla data del 31 dicembre 2021.

IL SUPERBONUS 110% IN BREVE:
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
A CHI INTERESSA?
si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
QUALI SONO I VANTAGGI?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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