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Il cappotto termico consente di tagliare la bolletta del 35%

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Sarà l’intervento più utilizzato con il nuovo bonus per il risparmio energetico, anche perché può far fare tre salti di classe. I costi in genere oscillano tra 55 e 85 euro al mq

Il super bonus al 110%, approvato dal Governo nel recente decreto Rilancio, sta ridando fiato al settore immobiliare, almeno nel segmento ristrutturazioni. Con un grande protagonista di cui nei prossimi mesi sentiremo molto parlare: il cappotto termico (qui trovi una miniguida su cos’è e perchè può rappresentare la soluzione ideale per la tua abitazione). Sembra già partita una corsa alla programmazione degli interventi, poiché il percorso non è mai rapido tra necessità di convocare le riunioni di condominio e la progettazione. 

Al primo posto ci sono proprio le operazioni di “ristrutturazione casa”, che nonostante il periodo nero, risultano in aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2019. Ma quali sono i lavori che concretamente danno diritto alla mega detrazione, rispettando uno dei requisiti richiesti dal decreto, cioè il “salto” di due classi energetiche?
«Sono due gli interventi cardine: l’isolamento dell’involucro dell’edificio, il cosiddetto cappotto termico, e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Opere che andrebbero svolte in questo ordine, perché prima si isola l’edificio e solo a quel punto si può installare un impianto tarato sul nuovo fabbisogno di calore in termini di KWh/m.

Ovviamente ogni edificio ha le proprie caratteristiche e il proprio grado di conservazione. E anche solo per una questione di tempi, non è detto che tutti coloro che fruiranno del bonus, condomini o abitazioni singole, provvedano a entrambe le soluzioni.

Un dato è certo. «In linea generale, il solo cappotto termico, in un condominio che parta da una classe energetica molto bassa come F o G, è sufficiente a garantire il salto di due o anche di tre classi energetiche. Al contrario, non è scontato che un semplice cambio di caldaia, per esempio da un modello tradizionale a una a condensazione, ottenga il risultato». Nonostante la dicitura comune “cappotto”, l’isolamento non è un intervento semplice né è formato da un unico strato di materiale, ma è un’opera composta da più parti, tra cui il pannello isolante vero e proprio, ma anche la malta collante, la rete d’armatura, l’intonaco di sfondo e di finitura. La varietà dei materiali è ampia, l’importante è che permettano davvero di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica, come definiti nel decreto del Mise “requisiti minimi” del 26 giugno 2015.

Ovviamente ogni edificio ha le proprie caratteristiche e il proprio grado di conservazione. E anche solo per una questione di tempi, non è detto che tutti coloro che fruiranno del bonus, condomini o abitazioni singole, provvedano a entrambe le soluzioni.

Un dato è certo. «In linea generale, il solo cappotto termico, in un condominio che parta da una classe energetica molto bassa come F o G, è sufficiente a garantire il salto di due o anche di tre classi energetiche. Al contrario, non è scontato che un semplice cambio di caldaia, per esempio da un modello tradizionale a una a condensazione, ottenga il risultato». Nonostante la dicitura comune “cappotto”, l’isolamento non è un intervento semplice né è formato da un unico strato di materiale, ma è un’opera composta da più parti, tra cui il pannello isolante vero e proprio, ma anche la malta collante, la rete d’armatura, l’intonaco di sfondo e di finitura. La varietà dei materiali è ampia, l’importante è che permettano davvero di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica, come definiti nel decreto del Mise “requisiti minimi” del 26 giugno 2015.

Meglio diffidare, però, delle soluzioni miracolose.

«Nell’ultimo periodo si segnala un incremento di proposte con spessori minimi, nell’ordine dei 2 o 3 millimetri. Prodotti vernicianti o rasanti che presenterebbero resistenze termiche elevate grazie a“innovativi” meccanismi di resistenza, non validati scientificamente», segnala una nota prodotta a marzo 2020 da Anit-Confindustria e da altre sigle delle principali imprese dell’isolamento termico. Sotto i 10 cm non si scende. Meglio ancora sarebbe rivolgersi a un’impresa certificata dalla norma Uni di riferimento Uni En Iso 10456.

IL SUPERBONUS 110% IN BREVE:

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

A CHI INTERESSA?

si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?

Interventi principali o trainanti

 

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi

 

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

QUALI SONO I VANTAGGI?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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