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Superbonus 110%: ora o mai più?

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Ecobonus e bonus facciate rinnovati. Ma in manovra non c’è il superbonus al 110%. La guida

Per favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, «anche per aumentare la resilienza e sostenibilità e sostenere la ripresa del settore delle costruzioni», il governo proroga nella manovra l’ecobonus e il bonus edilizia. È quanto si evince dalle tabelle del Documento programmatico di bilancio, in cui però non compaiono riferimenti al super ecobonus al 110% per le ristrutturazioni in casa e l’efficientamento energetico.
Allo stato attuale, secondo la disciplina del super ecobonus, è possibile portare in detrazione il 110% delle spese documentate sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

 

Le proroghe ammesse in manovra: c’è anche il bonus facciate

Il Documento programmatico di bilancio elenca la proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio; della detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, con le stesse aliquote previste per il 2020 (50% per infissi, biomassa e schermature solari, 65% per le rimanenti tipologie; della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per l’arredo di immobili ristrutturati; della detrazione con aliquota del 90% delle spese sostenute per le opere di rifacimento delle facciate degli edifici («Bonus facciate»); della detrazione Irpef 36% delle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili.

«Dare continuità al super ecobonus»

La sensazione è che una proroga possa arrivare in tempi rapidi, ma è una questione anche legata alle coperture finanziarie e alle scelte che farà l’esecutivo sull’utilizzo dei fondi europei anti-crisi (Recovry Fund). «Il Superbonus al 110% è una misura rivoluzionaria che non a caso ha ispirato anche l’Europa: è impensabile non darle gambe prolungandola per almeno altri tre anni, anche se sarebbe ancora meglio renderla strutturale – affermano deputate e deputati del M5S delle commissioni Attività produttive e Ambiente – Per il buon funzionamento del nuovo meccanismo agevolativo c’è bisogno di certezze e tempi adeguati. Noi siamo costantemente al lavoro per questo e non prendiamo nemmeno in considerazione ipotesi di micro-proroghe di qualche mese. Siamo davanti a un’occasione unica e a una misura che non ha controindicazioni. Riqualificare e mettere in sicurezza antisismica il patrimonio edilizio significa rilanciare l’economia e l’occupazione, far risparmiare soldi alle famiglie, rendere più belle le nostre città e contribuire a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti. Sarebbe folle non estendere nel tempo la portata di questo provvedimento, estensione peraltro espressamente indicata come necessaria nella Relazione sull’individuazione delle priorità di utilizzo del Recovery Fund votata in Aula alla Camera pochi giorni fa».

IL SUPERBONUS 110% IN BREVE:

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

A CHI INTERESSA?

si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?

Interventi principali o trainanti

 

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi

 

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

QUALI SONO I VANTAGGI?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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