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Ecobonus e Sisma Bonus 110%: per quali interventi e tetti di spesa

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Decreto Rilancio 2020: la grande scossa richiesta da decenni dal mondo dell’edilizia è certamente contenuta negli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che hanno introdotto i nuovi superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

Le tante domande poste a seguito della pubblicazione del Decreto Rilancio impongono un’attenta definizione della nuova misura fiscale, soprattutto in merito a cosa sono queste detrazioni fiscali e per quali interventi è possibile ottenerle.

L’art. 119 (incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) prevede la possibilità di portare in detrazione alcune spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica e la qualità strutturale degli edifici. Precisiamo edifici perché le nuove detrazioni fiscali del 110% si potranno applicare ad interi edifici o parti di questi, ma non certamente a singole unità immobiliari. In particolare, per determinati interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, potranno essere portate in detrazione in 5 quote annuali di pari importo.

Ecobonus e Sisma Bonus 110%: per quali interventi e tetti di spesa

Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti – Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento;
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (esclusi quindi gli edifici in zona 4) di cui all’OPCM n. 3274/2003 – Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Ecobonus e Sisma Bonus 110%: soggetti beneficiari

Premesso, dunque, che gli interventi riguardano sempre l’edificio nella sua interezza o una parte minima dell’involucro pari al 25%, non tutti possono beneficiare dei nuovi superbonus del 110% ma unicamente:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Concentrandoci solo sui primi due soggetti, i condomini legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale (la cui richiesta va fatta all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6), potranno ottenere tutte le detrazioni fiscali del 110% (ecobonus e sisma bonus) a prescindere se all’interno del condominio ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società. Nel caso di persone fisiche, mentre la detrazione fiscale per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus) è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), nel caso di interventi per l’efficientamento energetico (ecobonus) effettuati su edifici unifamiliari, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la norma prevede che l’ecobonus potenziato al 110% è fruibile unicamente nel caso l’edificio sia adibito ad abitazione principale.

Ecobonus e Sisma Bonus 110%: cosa fare

Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che la prima cosa da fare è valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili “imprevisti” che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.